Statuto
DEFINIZIONI E FINALITĂ€
Art. 1 Il Circolo Artistic Tattoo’s Wold Association, costituito in Trieste in Via Angelo Emo n. 22/a, è un centro di vita associativa, polivalente, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e progressista. Non persegue finalità di lucro.
Art. 2 Lo scopo principale dell’associazione è promuovere socialitĂ e partecipazione. Contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell’intera comunitĂ , realizzando attivitĂ di divulgazione della cultura, della pratica dell’arte del tatuaggio e del piercing e di ogni altra forma tradizionale, tribale o innovativa di cura e d’abbellimento del corpo. Il Circolo opererĂ , per mezzo di pubblicazioni, di incontri e seminari, di promozioni d’attivitĂ motorie, nella condivisione dei valori posti alla base del benessere psicofisico dell’essere umano nonchĂ© nell’offerta non lucrativa di servizi. Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d’intervento del Circolo. Il Circolo, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrĂ compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrĂ opportune.
I SOCI
Art. 3 Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di etĂ ; indipendentemente dalla propria identitĂ sessuale, nazionalitĂ , appartenenza etnica, politica e religiosa. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea. Agli aspiranti soci sono richiesti l’accettazione e l’osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.
Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
Art. 4 Gli aspiranti soci devono presentare domanda al consiglio direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all’attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.
Art. 5 E’ compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi, entro un massimo di 30 giorni dalla richiesta di adesione, in merito alle domande di ammissione, verificando che gli aspiranti Soci siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda venga accolta, al nuovo Socio verrà consegnata la tessera sociale di ARCI Nuova Associazione, ed i suoi dati saranno conservati con ogni cura nell’anagrafe sociale. Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l’interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.
Art. 6 I soci hanno diritto a:
- frequentare i locali del circolo e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dal Circolo;
- a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti il Circolo;
- a discutere ed approvare i rendiconti;
- ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.
Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 8 giorni prima della data di svolgimento dell’assemblea.
Art. 7 Il socio è tenuto al pagamento annuale della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, all’osservanza delle delibere degli organi sociali, nonché al mantenimento di irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività del Circolo e nella frequentazione della sede. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.
Art. 8 La qualifica di socio si perde per:
- decesso
- mancato pagamento della quota sociale
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo.
- espulsione o radiazione
Art. 9 Il Consiglio Direttivo ha la facoltĂ di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante, a seconda della gravitĂ dell’infrazione commessa, il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l’espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:
- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali
- denigrazione del Circolo, dei suoi organi sociali, dei suoi soci
- l’attentare in qualche modo al buon andamento del Circolo, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietĂ del Circolo
- l’arrecare in qualunque modo danni morali o materiali al Circolo, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrĂ essere risarcito.
Art. 10 Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.






